Legislazione nazionale

» DLT 25/11/2016, n. 222

Allegato
Tabella A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990 o all'amministrazione competente. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico.

- Quando la tabella indica la SCIA, si applica l'art. 19 della legge n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

- Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni e convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

- Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all'istanza per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all'istanza per una media struttura di vendita).

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nella Sezione II - Attività edilizia viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI

1. COMMERCIO SU AREA PRIVATA

1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento SCIA In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria le relativa concessione. D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett d) e 7
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.  
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.  
2. Subingresso Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. Comunicazione Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
3. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.2. Esercizio di vincinato nel settore alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
D.Lgs. n. 114/1998,- artt. 4, c. lett. d) e 7
      La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP alla ASL. D.Lgs. n. 114/1998,- art. 26, c. 5
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq. o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP Ai VV.F.  
5. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
      La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
6. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.3. Media struttura di vendita NON alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
7. Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e magazzini), inferiore a 400 mq. Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. D.Lgs. n. 114/1198, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
 
8. Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq. Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
9. Apertura Ampliamento Trasferimento di sede Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1 lett. e) e 8
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.   La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
10. Subingresso Comunicazione Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.   D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
11. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.4. Media struttura di vendita alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
12. Apertura Ampliamento Trasferimento di sede Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 90 giorni) più SCIA Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.   La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
13. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.
  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.  
14. Apertura Ampliamento Trasferimento di sede Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) i più SCIA unica Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett e) e 8
D.P.R n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
di esercizio con superticie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.   La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
      La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed e trasmessa a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
15. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
  D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
  Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti
16. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.5. Grande struttura di vendita NON alimentare

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
17. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9
D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
18. Subingresso Comunicazione Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
    D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 69
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
19. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1198, art. 26, c. 5

1.6. Grande struttura di vendita alimentare

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
20. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Autorizzazione-Silenzio assenso, decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. f) e 9
D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 69
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
      La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi , amministrativi ivi previsti
21. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
    D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
22. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.7. Commercio all'ingrosso NON alimentare

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
23. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso Comunicazione La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett a) e 5, c. 11
  D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1
Se l'attività di commercio all'ingrosso effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.  
       
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.     D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
a) Apertura, trasferimento di sede, ampliamento a) SCIA unica a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:  
    La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
b) Subingresso b) Comunicazione b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:  
    Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
24. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.8. Commercio all'ingrosso alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
25. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento SCIA unica Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 4, c. 1, lett. a) e 5, c. 11
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 71, c. 1
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  Se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011. SCIA unica Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
26. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
27. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
28. Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati. Comunicazione Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. D.Lgs. n. 228/2001, art. 4
Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett d), D.lgs. n. 114/1998)

1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
29. Vendita al minuto di alcolici in:     D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA unica a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) media o grande struttura di vendita; b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;  
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) Comunicazione c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.
    La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;
c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici --- (successivo a quello dell'attività).
30. Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:     D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c. 14
b) media o grande struttura di vendita; a) SCIA unica
  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attività commerciale già avviata. b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
 
  c) Comunicazione c) Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.
  La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;
      c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).  
31. Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in:     D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA unica a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7,8 e 9
b) media o grande struttura di vendita; D.P.R. n. 151/2011 - Allegato 1, punto 3, lett.b)
b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) comunicazione  
c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.
    La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all'Agenzia delle Dogane, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;
c) all'avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione (successivo a quello dell'attività)
In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:
a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
32. Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:     D.P.R. n. 151/2011
D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4
a) esercizio di vicinato; a) SCIA unica a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
b) media o grande struttura di vendita. D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) Autorizzazione-Silenzio assenso più comunicazione b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
  c) in caso di attività commerciale già avviata.  
c) Comunicazione c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
    La comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente all'istanza;
c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).
In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc,la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:
a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
33. Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:     D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22
a) esercizio di vicinato; a) SCIA condizionata a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; D.Lgs. n. 150/2012, art. 10
b) media o grande struttura di vendita; b) Autorizzazione D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) Autorizzazione
c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.  
    L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
a)contestualmente alla SCIA;
      b) contestualmente all'istanza;  
c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
34. Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:     L. n. 281/1963
  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
D.P.R n. 151/2011, - Allegato I, punto 46
Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
a) esercizio di vicinato; a) SCIA unica a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
b) media o grande struttura di vendita; b) Autorizzazione-Silenzio assenso più SCIA b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;  
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) SCIA c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale.
    La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
      a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;  
b) contestualmente all'istanza;
c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività
In caso “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:
a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
35 Vendita di oggetti preziosi in:   a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA condizionata
b) media o grande struttura di vendita; b) Autorizzazione/silenzio-assenso b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
 
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) Autorizzazione/silenzio-assenso c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.
    L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all'istanza;
c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.
L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.
36. Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:     Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA condizionata a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18
b) media o grande struttura di vendita; b)Autorizzazione b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;
D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
c) in caso di attività commerciale già avviata. c)Autorizzazione c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.  
    L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all'istanza;
c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.
37. Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animate (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro)     Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che satabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4
  a) esercizio di vicinato; a) SCIA condizionata a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale; Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31
  b) media o grande struttura di vendita; b)Autorizzazione b) Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;  
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) Autorizzazione c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.  
    L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:
a) contestualmente alla SCIA;
b) contestualmente all'istanza;
c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.
La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

1.11. Forme speciali di vendita (3)

1.11.1 Vendita in spacci interni

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
38. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento     D.Lgs. n. 114/1998, art. 16
D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare a) SCIA    
b) settore alimentare b) SCIA unica b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
39. Subingresso     D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
  Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi D.Lgs. n. 59/2010, art. 66
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
 
a) settore non alimentare a) Comunicazione
b) settore alimentare b) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed e trasmessa a cura del SUAP all'ASL
40. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.2 Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
41. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento     D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
  D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8, 9 e 17, c. 4
attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) in esercizio di vicinato: a) a)  
1. non alimentare 1. SCIA 2. SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria
2. alimentare 2. SCIA unica
b) in media struttura di vendita: b)
1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) b) e c)
1. non alimentare
2. alimentare 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.
c) in grande struttura di vendita: c)  
1. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)
1. non alimentare
2. alimentare 2. Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA
    In caso di settore alimentare la notifica sanitaria deve essere presentata:
a) in esercizio di vicinato: compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL;
      b) e c) in media e grande struttura di vendita: contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
42. Subingresso in attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici:     D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1
    D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare a) Comunicazione  
b) settore alimentare b) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
43. Cessazione di attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998,art. 26, c. 5

1.11.3 Utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
44. Avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici     D.Lgs. n. 114/1998, art. 17
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare a) SCIA
b) settore alimentare b) SCIA unica b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.
45. Subingresso nell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici     D.Lgs. n. 114/1998, artt. 17 e 26, c. 5
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 67, c. 1
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) settore non alimentare a) Comunicazione
b) settore alimentare b) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unicaed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Le successive installazioni/ disinstallazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL.
46. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.11.4 Vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
47. Avvio nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione     D.Lgs. n. 114/1998, art. 18
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
D.Lgs. n. 70/2003, art. 6
a) settore non alimentare a) SCIA Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
b) settore alimentare b) SCIA unica b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
48. Subingresso in attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione     D.Lgs. n. 114/1998, artt. 18 e 26, c. 5
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 68, c. 1
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  a) settore non alimentare a) Comunicazione    
b) settore alimentare b) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
49. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

1.12.5 Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori - alimentare e non alimentare (quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
50. Avvio dell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori     D.Lgs. n. 114/1998, art. 19
    D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 1 e 5
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a)settore non alimentare a)SCIA  
b)settore alimentare b) SCIA unica b) SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Nel caso di esercizio dell'attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più comunicazione dell'elenco degli incaricati: D.Lgs. n. 59/2010, art. 69, c. 3
  La comunicazione dell'elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura SUAP al Questore. D.Lgs. n. 114/1998, art. 19, c. 4
         
Le successive comunicazioni relative all'elenco degli incaricati sono presentate al SUAP, che le trasmette al Questore.
51. Subingresso nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori     D.Lgs.n. 114/1998, artt. 19 e 26, c. 5
    D.Lgs. n. 59/2010, artt. 69, c. 1 e 5
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
a) Comunicazione
a) settore non alimentare
b) settore alimentare b) SCIA unica b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
52. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, art. 26, c. 5

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA (4)

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
53. Avvio Autorizzazione L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 3
        D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
54. Subingresso Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
56. Avvio Autorizzazione   D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16
D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57. Subingresso Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1
D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
59. Avvio Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28 c. 3
L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Regola n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
       
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
60. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni
61. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
62. Avvio Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998, art 28, c. 4 e 16
D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono richieste asseverazioni.
63. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
      Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
64. Cessazione Comunicazione   D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

3 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
65. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
  Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate   La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.  
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento     D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
      L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione/silenzio assenso (60 giorni) più SCIA unica a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione più SCIA b) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
      Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti
66. Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
    Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
67. Apertura Trasferimento di sede Ampliamento SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
  Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
        D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di di impatto acustico:
  b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.  
    Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
      Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti  
68. Subingresso SCIA unica Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art 64, c. 1
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

3.1 Altre attività di somministrazione

(quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo).

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
69. Attività di somministrazione al domicilio del consumatore SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. a)
      La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1 e 2
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi previsti.
70. Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime SCIA unica SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
      La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Avvio Ampliamento Subingresso dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:     L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. c)
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
        Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica a) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:  
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata b) SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
         
  La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti
In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.
71. Avvio Subingresso SCIA unica SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.P.R. n. 235/2001, art. 2
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
        Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al RD. n. 773/1931, artt. 16, 86
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. D.P.R. n. 917 del 22/12/1986
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
  Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.  
Avvio Subingresso     D.P.R n. 235/2001, art. 2
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 148, c. 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16, 86
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: D.P.R. n. 59/2013
       
  La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
ln caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata b) SCIA per avvio e subingresso dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
         
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti
In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.
72. Avvio Subingresso Ampliamento Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.P.R. n. 235/2001, art. 3, c. 1
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
  dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004)   La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. e)
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. D.P.R. n. 917/1986 (TUIR- Testo unico delle imposte dei redditi)
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i amministrativi ivi previsti.  
  Avvio Subingresso Ampliamento     L. n. 447 del 1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
dell'attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, testo post riforma 2004), in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali  
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione più SCIA unica a) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico:
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
      In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione più SCIA b) Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
    La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
L'autorizzazione vale anche ai fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.
73. Avvio Subingresso Ampliamento SCIA unica SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett g)
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
  dell'attività di somministrazione nelle scuole: negli ospedali: nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco   La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.  
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Avvio Subingresso Ampliamento     L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett. g)
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29, 63
dell'attività di somministrazione nelle scuole: negli ospedali: nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, Artt. 16, 86
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: D.P.R. n. 59/2013
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.  
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico:
    La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
         
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.
74. Avvio Subingresso Ampliamento SCIA unica SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: L. n. 287/1991, art. 3, c. 6, lett h)
D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1, 2 e 7
  delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico   La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 29 e 63
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europea e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.  

4 STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
75. Strutture ricettive SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 16 e 86
      La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 66
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
76. Stabilimento balneare - Avvio dell'attività SCIA previa concessione demaniale La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1 e 2
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con somministrazione di cibi e bevande SCIA unica previa concessione demaniale SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.Lgs. n. 59/2010, art. 64, c. 1
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione
        D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.  
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
Stabilimento balneare - Avvio dell'attività con impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:     L. n. 447 /1995, art 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
 
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica previa concessione demaniale a) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico:
    Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposite allegato della SCIA unica.
La concessione demaniale resta dalle norme del codice della navigazione.
         
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata previa concessione demaniale b) SCIA (previa concessione demaniale) per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
La concessione demaniale resta disciplinata dalle norme del codice della navigazione.
In caso di ulteriori attività, si applicano i relativi regimi amministrativi.
In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza.

5 ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
77. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore     L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
        D.P.R. n. 59/2013
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: Ai fini dell'impatto acustico:  
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Comunicazione a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.
    In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
78. Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80
  Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.
  Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:   L.n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
        D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione più comunicazione a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  
    La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
79. Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone. Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 Testa unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2.
  Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:     L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione più comunicazione a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  
         
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
80. Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività. Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80
Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2
      All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2,
   
  Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:     L.n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione più comunicazione a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  
La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi. Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.  
81. Spettacolo viaggiante fino a 200 persone Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. L.n. 337/1968
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
  Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:   In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
  L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione Comunale; a) Autorizzazione più comunicazione a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione   La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
b) Autorizzazione b) Autorizzazione per I'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.
82. Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. L. n. 337/1968
      Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.
Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:   L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
D.P.R.n. 59/2013
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) Autorizzazione più comunicazione a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:  
    La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) Autorizzazione b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.

6 SALE GIOCHI

6.1 Esercizio di sale giochi

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
83. Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS(ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 86 e 110
    Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
D.P.R n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8
  D.P.R n. 151/2011- Allegato I, punto 65
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
Messa in esercizio di ciascun apparecchio Autorizzazione L'istanza prevista nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli L. n. 388/2000, art. 38 c. 1
    In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.  
84. Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). Autorizzazione L'istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt 88 e 110
    Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, art. 2, c. 2-quater
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65
      In ogni caso, per avviare l'esercizio dell'apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.  
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

6.2 Esercizio di scommesse

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
85. Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88
      L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. D.P.R. n. 151/2011
L'esercente deve essere in possesso della Concessione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Prima dell'avvio dell'attività occorre un collaudo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

7 AUTORIMESSE (5)

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
86. Autorimessa senza lavaggio auto, con scarico acque SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R n. 480/2001
  La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.
D.P.R.. n. 59/2013
    La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA , che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 75
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.  
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

8 DISTRIBUTORI Dl CARBURANTE

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
87. Installazione ed esercizio di nuovo impianto; Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA per prevenzione incendi: D.Lgs. n. 32/1998 art. 1, c. 1, 2 e 3
D.P.R. n. 151/2011
  Esercizio provvisorio:  
Aggiunta carburanti in impianti esistenti.   La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.  
Scarico acque, in caso di lavaggio auto Autorizzazione Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio e aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, art 124 e ss.
D.P.R. n. 59/2013
    In caso di presenza di lavaggio auto, l'istanza di AUA è presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.  
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
88. Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità Comunicazione Comunicazione per trasferimento di titolarità, subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.Lgs. n. 32/1998, art 1, c. 4, 6 e 6-bis
D.P.R. n. 151/2011
      Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.  
Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

9 OFFICINE Dl AUTORIPARAZIONE: MECCANICI, CARROZZERlE, GOMMISTI (6)

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
89. Esercizio di attività     L. n. 224/2012
  Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti D.P.R. n. 558/1999, art. 10
D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
L. n. 122/1992
L. n. 447/1995, art. 8
Con impatto acustico:
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a) SCIA unica a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico: D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
    La SCIA Unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato della SCIA unica. D.P.R n. 59/2013
 
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b) SCIA condizionata b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:
    L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
Prevenzione incendi in caso di: SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punti 53 e 54
a) officine di riparazione di ve veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;   La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.  
       
b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg (7) SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V, Allegato IV, parte II
  L'istanza per l'autorizzazione generale, o I'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a)
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.  
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
  L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente. D.P.R. n. 59/2013, art 7 e Allegato I, lett. a)
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.  
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
90. Subingresso Comunicazione In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP L. n. 224/2012
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti . D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.Lgs. n. 112/1998, art. 22
D.P.R. n. 387/1994
L. n. 122/1992
L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B
D.P.R. n. 59/2013
Prevenzione incendi in caso di: Comunicazione Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punti 53 e 54
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq;
Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

10 ACCONCIATORI ED ESTETISTI

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Apertura Trasferimento di sede SCIA L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4
D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 2
Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere)
Apertura Trasferimento di sede SCIA condizionata SCIA per apertura, trasferimento di sede dell'attività più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4
Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività per
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
92. Attività di estetista SCIA L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c. 1
D.L. n. 7/2007, convertito con. L. n. 40/2007, art. 10, c.2

11 PANIFICI

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
93. Apertura Trasferimento Trasformazione SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 4, c. 2
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Prevenzione incendi, in caso di impianti per la produzione di calore con potenzialità superiore a 116kw o utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso SCIA unica SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/giorno (8) SCIA condizionata SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera; D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2, Parte V Allegato IV, parte II
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina superiore a 1500 kg/giorno SCIA condizionata SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. h)
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
      La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.  
      L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.  
Scarichi di acque reflue industriali in caso di produzione con un consumo idrico giornaliero superiore a 5 mc nel periodo di massima attività SCIA condizionata SCIA per apertura, trasferimento e trasformazione dell'attività e notifica sanitaria più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
D.P.R. n. 59/2013
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

12 TINTOLAVANDERIE

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
94. Attività di tintolavanderie a lavorazione manuale/meccanica SCIA L. n. 84/2006
D.Lgs. n. 59/2010, art. 79
In caso di utilizzo di impianti di produzione calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 74
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
Scarichi di acque reflue industriali in caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, art. 124
D.P.R. n. 59/2013
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (9) SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 275, c. 20 e parte VII, Allegato III alla Parte V
L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP.
Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.

13 ARTI TIPOGRAFICHE, LITOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E DI STAMPA

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
95. Avvio dell'attività SCIA    
In caso di tipografie e litografie impatto acustico: a) SCIA unica a) SCIA per avvio dell'attività più comunicazione di impatto acustico: L. n. 447/1995, art. 8
D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
  b) SCIA condizionata   D.P.R. n. 59/2013
La relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica.
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
b) SCIA per avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico:
L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA unica.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.
In caso di tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 76
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
In caso di scarico di acque reflue industriali SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più AUA per scarico acque: D.Lgs. n. 152/2006, artt. 124 e ss.
D.P.R. n. 59/2013
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
    La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
    L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg (10) SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II, Allegato IV alla Parte V
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. b)
L'istanza per l'autorizzazione generale, o l'AUA in caso di più autorizzazioni è presentata al SUAP.
      Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale.  
In caso di AUA la Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.  
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera in caso di tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo giornaliero massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) superiore a 30 kg SCIA condizionata SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera: D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett b)
L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'Autorità competente.
La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.

14 ALTRE ATTIVITA'

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Locali di stallaggio SCIA La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art 86 TULPS. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 86, c. 1, secondo periodo
        D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 4
97. Installazione di impianti provvisori elettrici in occasione di straordinarie illuminazioni pubbliche, quali festività civili, religiose Comunicazione E' necessario, prima dell'avvio delle attività, trasmettere al Comune la certificazione degli impianti. Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 110
98. Autoscuole SCIA D.Lgs. n. 285/1992, art. 123
D.M. n. 317/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
99. Scuole nautiche SCIA   D.Lgs. n. 171/2005, art. 42.
100. Centri di revisione di veicoli a motore Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: D.Lgs. n. 285/1992, art. 80, c.8
D.Lgs. n. 112/1998, art. 105, c. 3
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69
101. Facchinaggio SCIA La SCIA va presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di commercio, o direttamente alla Camera di commercio. D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
L. n. 57/2001, art. 17
D.M. 221/2003
D.Lgs. n. 59/2010, art. 72
102. Attività di allevamento, stalle di sosta, trasporto di animali vivi in conto proprio, produzione di latte crudo SCIA unica SCIA per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria: Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934
Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per le industrie insalubri che va resa nell'ambito della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
D.P.R. n. 317/1996 (Registrazione all'anagrafe animale per l'ottenimento o l'aggiornamento del codice Aziendale)
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
  Esercizio di una stalla di sosta Autorizzazione L'istanza è presentata al Comune competente. D.P.R. n. 320/1954 art. 17
103. Impresa di pulizie disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione SCIA La SCIA è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c. 3
D.P.R. n. 558/1999, art. 7
D.Lgs. n. 112/1998, art. 22, c. 3, lett. b)
D.M. n. 274/1997
L. n. 82/1994
104. Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nido,micronido, nido aziendale, ecc) Autorizzazione (se prevista da legge regionale) Autorizzazione del Comune su parere dell'ASL. Norme regionali
In caso di un asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Regolamentazione comunale
D.P.R. 151/2011 - Allegato I, punto 67
105. Agenzie di pubblici incanti Agenzie matrimoniali Agenzie di pubbliche relazioni Comunicazione La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
106. Agenzie di recupero stragiudiziale del crediti Autorizzazione L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c.6
107. Altre agenzie d'affari Comunicazione La Comunicazione è presentata al SUAP Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115
D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

SEZIONE II - EDILIZIA

La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.

Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.

In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato “CILA e SCIA più autorizzazioni” o “SCIA unica”, anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto “comunicazioni” con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia “condizionata” del titolo, anche per le fattispecie in questione.

1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti Attività edilizia libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2. Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Attività edilizia libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. a-bis)
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
3. Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifci e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. CILA (11) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 6-bis
  Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:      
- non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso
- non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio
- non riguardino le parti strutturali dell'edificio
4. Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione straordinaria di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: SCIA (12) Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
  - Opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio      
5. Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. CILA (13) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett c), art. 6-bis,
6. Restauro e risanamento conservativo (pesante) SCIA (14) Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1,lett. e), art. 22, c. 1, lett. b)
  Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio    
7. Ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” SCIA Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
  Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.      
  Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.      
  Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.      
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:  
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente} e che
- non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:
1. non aumenti il volume complessivo
2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati
3. non modifichi i prospetti dell'edificio
4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico
Intervento di demolizione e ricostruzione:
- stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica
- stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D.Lgs. n. 42 del 2004(paesaggistico o storico culturale)
- senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.
8. Ristrutturazione (cosiddetta “pesante”) Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Autorizzazione/silenzio- assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c 01 lett. a)
Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi
- non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente
- e comportino:
1. aumento del volume complessivo
2. modifiche al prospetto dell'edificio
  3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico      
9. Nuova costruzione di manufatto edilizio Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1 lett. e.1) e 20
  Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.   L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza del servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.  
10. Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo SCIA alternativa all'autorizzazione Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. D.P.R. n. 380/2001, art. 23, c. 01, lett. b)
  Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.   Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.  
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:
- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
- che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
11. Ampliamento fuori sagoma Autorizzazione (15) / silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione,vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001. artt. 3, c. 1, lett. e.1) e 20
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
12. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Autorizzazione (16)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.2) e 20
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
13. Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. Autorizzazione (17)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.3) e 20
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
14. Torri e tralicci Autorizzazione (18)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, art. 3. c. 1, lett. e.4) e 20
Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
15. Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Autorizzazione (19)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.5) e 20
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
  - che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili      
- che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee
- che non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
16. Manufatti leggeri in strutture ricettive Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II) D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. e.5)
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
  - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.      
17. Realizzazione di pertinenze Autorizzazione (20)/ silenzio-assenso al sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 20
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
  - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.      
18. Depositi e Impianti all'aperto Autorizzazione (21)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.7) e 20
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
19. Nuova costruzione (clausola residuale) Autorizzazione (22)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e) e 20
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 del DPR n. 380/2001.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia.
20. Ristrutturazione urbanistica Autorizzazione (23)/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett f) e 20
Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
21. Eliminazione delle barriere architettoniche Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. b)
Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
purché:
- non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero
   
- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
22. Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) CILA Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis
Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge che:
- comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero
- di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
23. Attività di ricerca nel sottosuolo Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. c)
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
24. Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. d)
25. Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e)
26. Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Comunicazione Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-bfs)
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- Destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità
- e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni
27. Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett. e-ter
28. Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3) D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quater)
I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
29. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Attività libera Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3). D.P.R. n. 380/2001, art. 6, c. 1, lett e-quinquies)
30. CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. CILA (24) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art 6-bis, c. 1
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001.
31. Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) CILA (25) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
  - che siano eseguite in aree interne al centro edificato      
32. Movimenti di terra non inerenti all'attività agricola CILA (26) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 6-bis, c. 1
Movimenti di terra. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
  - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo- pastorali      
33. Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) CILA (27) Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001,art. 6-bis, c. 1
  Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:  
- che presentano strutture in muratura      
34. Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: CILA Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, artt. 3, c. 1, lett. e.6) e 6-bis, c. 1
- che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale      
35. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire SCIA Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2 e 7
Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge;
Varianti in corso d'opera che
- non incidono sui parametri urbanistici
- non incidono sulle volumetrie
- non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia
- non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
  - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire      
36. Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali SCIA (anche a fine lavori) Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 308/2001,art. 22, c. 2-bis
  Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico- edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.      
  Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
- Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale
37. Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Autorizzazione (28)/ Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e 22, c. 2-bis
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Varianti a permessi di costruire.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
- che configurano una variazione essenziale
38. Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Autorizzazione (29)/ Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 20 e23--bis, c. 4
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
39. Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica Autorizzazione/ Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
 
 
- Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali,  
- tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate;  
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.  
40. Permesso di costruire in sanatoria   Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. D.P.R. n. 380/2001, art. 36
Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01 del d.P.R. n. 380 del 2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Autorizzazione
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi
- realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 o in difformità da essa;
- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
41. SCIA in sanatoria SCIA Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, vedi sottosezione 1.2. D.P.R. n. 380/2001, art. 37
Interventi realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi edilizi
- realizzati in assenza di SCIA , o in difformità da essa,
- se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione

1.1. Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 241 del 1990)

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONFERENZA DI SERVIZI RIFERIMENTI NORMATIVI
43. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C. Autorizzazione L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 10
D.P.R. n. 151/2011, art. 3- Allegato I, attività categorie B e C
44. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione più autorizzazione/silenzio-assenso decorso il termine di 90 giorni L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.M. n. 161/2012, art. 5
D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
45 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. Autorizzazione L'istanza di autorizzazione, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
46. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Autorizzazione L'istanza deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 139/2010
47. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità Autorizzazione più SCIA La segnalazione deve essere presentata, contestualmente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, quale allegato al modulo per la presentazione della relativa istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 93
48. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 94
49. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali Autorizzazione L'istanza deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1, allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
50. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5
R.D. n. 3267/1923
51. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2
R.D. n. 523/1904
52. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo Autorizzazione (E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori. ) D.P.R. n. 380/2001, art. 8
All'art. 49 cod. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”,è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).
Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49
D.Lgs. n. 42/2004, art. 142,
L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.
È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.
 
53. Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
54. Interventi da realizzare in aree naturali protette Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L. n. 394/1991, art. 13
55. Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000” Autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. Il Comune convoca la conferenza di servizi entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 357/1997, art. 5
D.P.R. n. 120/2003
56. Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico Autorizzazione più La documentazione o l'istanza devono essere presentate, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale)
b) Autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione) D.P.R. n. 227/2011
57. Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica Autorizzazione più Comunicazione asseverata La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 allo sportello unico del Comune contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di costruire. D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
58. Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno Autorizzazione più Comunicazione La comunicazione deve essere presentata, unitamente alle altre eventuali istanze previste nella presente sezione, sottosezione 1.1 al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell'art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990)

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
59. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C. CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 10
D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
60. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA/SCIA più autorizzazione /silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.M. n. 161/2012, art. 5
D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
61. Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
62. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 139/2010
63. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità SCIA unica La segnalazione deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica. D.P.R. n. 380/2001, art. 93
64 Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 380/2001, art. 94
65. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
66. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5 R.D. n. 3267/1923
67. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2 R.D. 523/1904
68. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo CILA/SCIA più autorizzazione (E' prioritaria la richiesta di rilascio della concessione demaniale rispetto a quella del titolo abilitativo, dovendo, a stretto rigore, l'autorità amministrativa rilasciare il titolo edificatorio solo al soggetto che sia già concessionario del bene. In ogni caso, la compresenza dei due provvedimenti è indispensabile al fine del concreto inizio dei lavori.) D.P.R. n. 380/2001, art. 8 Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49 D.Lgs. 42/2004, art. 142
All'art. 49 cad. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”,è previsto che alla scadenza della concessione, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto, le opere “non amovibili” restano acquisite allo Stato (o Regione, Comune...) senza alcun compenso o rimborso. Ne deriva una particolare e specialissima caratteristica tecnica riguardante tutte le opere costruite sulle zone costiere che, secondo il Codice, dovrebbero quindi realizzarsi in modo tale da potersi definire di facile rimozione (senza essere incardinate al suolo, fatte con materiali privi di c.a. ecc...).
L'autorizzazione paesaggistica, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso di costruire quanto degli altri titoli che legittimano l'intervento edilizio, potrebbe essere richiesta anche dopo l'ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest'ultimo rimane inefficace sino al rilascio dell'autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali prescrizioni e limiti.
È possibile ricorrere allo strumento della Conferenza dei servizi per esaminare contestualmente tutti gli interessi coinvolti nella procedura di rilascio del permesso a costruire e per acquisire da parte delle altre amministrazioni i relativi atti di assenso.
69. Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
70. Interventi da realizzare in aree naturali protette CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L. n. 394/1991, art. 13
71. Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000” CILA/SCIA più autorizzazione L'istanza di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. D.P.R. n. 357/1997, art. 5 D.P.R. n. 120/2003
72. impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) a) La comunicazione deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6 D.P.R. n. 227/2011
b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA. Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell'autorizzazione. La conferenza del servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
b) CILA/SCIA più autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione)
73. Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica SCIA Unica La comunicazione asseverata deve essere presentata allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA Unica. D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c. 1
74. Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno SCIA Unica La comunicazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla SCIA Unica. D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

1.3. Attività edilizia libera: casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 380/2001)

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
75. Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del D.P.R. n. 151/2011, categorie B e C Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art.
10 D.P.R. n. 151/2011, art. 3 - Allegato I, attività categorie B e C
76. Attività di utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione /Silenzio assenso decorso il termine di 90 giorni L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.M. n. 161/2012, art. 5 D.Lgs. n. 152/2006, art. 184-bis
77. Interventi edilizi che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica. Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 42/2004, art. 146
78. Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entità elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.P.R. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica , e che alterano i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 139/2010
79. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità SCIA La segnalazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art. 93
80. Interventi edilizi in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art. 94
81. Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 42/2004, artt. 21, c. 4 e 22
82. Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 152/2006, art. 61, c. 5
R.D. n. 3267/1923
83. Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 152/2006, art. 115, c. 2
R.D. 523/1904
84. Costruzioni in area di rispetto del demanio marittimo Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art. 8
Codice della navigazione di cui al R.D. n. 327/1942, art. 49
D.Lgs. 42/2004, art. 142
85. Costruzioni o opere in prossimità della linea doganale in mare territoriale Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.Lgs. n. 374/1990, art. 19
86. Interventi da realizzare in aree naturali protette Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune L. n. 394/1991, art. 13
87. Interventi nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000” Autorizzazione L'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 357/1997, art. 5
D.P.R. n. 120/2003
88. Impianti o attività produttive soggette a documentazione di impatto acustico. a) Comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) La comunicazione o l'istanza sono presentate allo sportello unico del Comune L. n. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6
b) autorizzazione (in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione) D.P.R. n. 227/2011
89. Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica Comunicazione asseverata La comunicazione asseverata è presentata allo sportello unico del Comune D.P.R. n. 380/2001, art. 65, c.1
90. Cantieri in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno Comunicazione La comunicazione è presentata allo sportello del Comune D.Lgs. n. 81/2008, art. 99

2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'INTERVENTO EDILIZIO

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
91. Agibilità SCIA   D.P.R. n. 380/2001, art. 24
Ai fini dell'agibilità, la segnalazione è presentata con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.      
92. Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica Comunicazione asseverata   D.P.R. n. 380/2001, art. 65
93. Comunicazione di fine lavori Comunicazione   D.P.R. n. 380/2001
94. Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche Comunicazione   D.P.R. n. 462/2001, artt. 2 e 5
95. Messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore Comunicazione   D.P.R. n. 162/1999, art. 12

3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
96. Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili oltre determinate soglie di potenza: Autorizzazione D.Lgs. n. 387/2003, art. 12
- Eolico> 60 kW  
- Fotovoltaico> 20 kW
- Biomasse> 200 kW
- Biogas> 250 kW
  - Idroelettrico e geotermico>100 kW (30)      
97. Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia SCIA (31) I lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg dalla presentazione D.Lgs. n. 387/2003, art. 12, c. 5
98. Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili Comunicazione (32)   D.Lgs. n. 28/2011, art. 6, c. 11
99. Realizzazione di impianti solari termici qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: Comunicazione D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 1
i. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
100. Realizzazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: Comunicazione D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 2
i. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
D.P.R. n. 380/2001, artt. 6, c. 2, lett. a) e 123, c. 1
i.. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
101. Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 7 del d.lgs. n. 28/2011 e dagli interventi di installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici. Comunicazione D.Lgs. n. 28/2011, art. 7, c. 5
D.P.R. n. 380/2001 (33), art. 6
102. Realizzazione impianti di produzione di biometanoidi con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora Autorizzazione/silenzio assenso   D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. a)
103. Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti alla previsione dell'articolo 6, comma 11, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, a 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, Comunicazione   D.Lgs. n. 28/2011, art. 7-bis
104. Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi Autorizzazione   D.Lgs. n. 28/2011, art. 8-bis, lett. b)
105. Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Comunicazione asseverata   D.P.R. n. 380/2001, art. 125

SEZIONE III - AMBIENTE

1.1. AIA - Autorizzazione integrata ambientale

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis
D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-octies
Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti
2. Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A. Autorizzazione /Silenzio assenso   D.Lgs. n. 152/2006,art. 29-nonies c.1
3. Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Comunicazione   D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies, c. 4

1.2. VIA - Valutazione di impatto ambientale

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
4. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA: Autorizzazione Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA. D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III
D.M. n. 52/2015
- elencati agli allegati II e III alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006;;
- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. il 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;
- modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente; Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/90 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento
 
- elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.
5. Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA: Autorizzazione Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità comprende, se necessario, la Valutazione di Incidenza di cui all'art 5 del DPR 357/97 D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titoli I e III, art. 20 D.M. n. 52/2015
- elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
  - elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome”;      

1.3. AUA - Autorizzazione unica ambientale

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
6. Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi; Autorizzazione È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale D.P.R. n. 59/2013, art. 3
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Modifica sostanziale di impianto AUA Autorizzazione D.P.R. n. 59/2013, art. 6
D.P.R. n. 59/2013, art. 5
Rinnovo dell'AUA
8. Modifica non sostanziale di impianti AUA Autorizzazione /Silenzio assenso   D.P.R. n. 59/2013, art. 6

1.4. Emissioni in atmosfera

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
9. - Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera Autorizzazione Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. D.Lgs. n. 152/2006, art. 269
- trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera
R.D. n. 1265/1934, art. 216
- modifica sostanziale di uno stabilimento esistente
- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
10. Messa in esercizio dello stabilimento Comunicazione   D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 6
11. Modifica non sostanziale dello stabilimento Autorizzazione /Silenzio assenso   D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 8
12. - Installazione Autorizzazione /Silenzio assenso Nel caso di impianti o attività in deroga sottoposti ad AUA, l'autorizzazione può o deve essere acquisita nell'ambito dell'AUA. Nei casi di impianti o stabilimenti in deroga soggetti a VIA e/o AIA, questo titolo è acquisito nell'ambito del procedimento di VIA o di AIA D.Lgs. n. 152/2006, art. 272, c. 2 e parte II dell'Allegato IV alla Parte V
D.P.R. n. 59/2013, art. 7 - Allegato I
- modifica di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 per i quali sono previste autorizzazioni di carattere generale  

1.5. Gestione rifiuti

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
13. Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le seguenti attività di gestione dei rifiuti elencate all'articolo 8, comma 1 del D.M. n. 120/2014: Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 212
D.M. n. 120/2014, art. 15
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis; produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti; D.Lgs. n. 152/2006, art. 212, c. 5
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. D.M. n. 120/2014, art 16, lett a), b), c)
Iscrizione all'Albo mediante procedura semplificata per:
- aziende speciali, consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché di produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno
imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65
14. Rinnovo dell'iscrizione all'Albo D.M. n. 120/2014, art. 22
Prosecuzione delle attività in pendenza di procedura di rinnovo dell'iscrizione all'Albo da parte di imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o certificati UNI EN ISO 14001. Comunicazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 209, c. 1
D.M. n. 120/2014, art. 22, c. 3
15. Realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti anche pericolosi Autorizzazione D.Lgs, n. 152/2006, art. 208
Realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Nel caso di impianti sottoposti a VIA, la VIA, ai sensi dell'art. 14, c. 4, Della L. 241/90, comprende e sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominato necessari per la realizzazione dell'impianto. D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 19
Nel caso di impianti sottoposti ad AIA, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152/06 è compresa e sostituita dall'AIA (ex Allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06)
D.Lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 12
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti.
D.Lgs. n. 152/2006,art. 208, c. 15
Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento/recupero rifiuti

1.6. Inquinamento acustico

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
16. Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997. Autorizzazione L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6
D.P.R. n. 227/2011
17. Attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico le cui emissioni di rumore non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997. Comunicazione L. n. 447/1995, art. 8, commi 2, 4 e 6
D.P.R. n. 227/2011
18. Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:
a) scuole e asili nido
b) ospedali
c) case di cura e di riposo Comunicazione L. n. 447/1995, art. 8, c. 3
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 dell'art 8 della L. n. 447/1995.
19. Svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, anche in deroga ai valori limite. Autorizzazione L. n. 447/1995, artt. 4 e 6

1.7. Scarichi idrici

ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
20. Nuovo Scarico di acque reflue industriali recapitante e rinnovo Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, artt 124-125
- in rete fognaria pubblica
- in corpo idrico superficiale o sul suolo
21. - Trasferimento dell'attività Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento
  - Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento
da cui derivi uno scarico di acque reflue avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente
22. - Trasferimento dell'attività
- Mutamento destinazione d'uso dell'insediamento/edificio/stabilimento
- Ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento/edificio/stabilimento Comunicazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 12
da cui derivi uno scarico di acque reflue non avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente
23. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali recapitante Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 124, c. 8
- in rete fognaria pubblica
- in corpo idrico superficiale o sul suolo
24. Smaltimento in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili Comunicazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 107, c. 3
25. Approvvigionamento idrico da fonti diverse rispetto al pubblico acquedotto di distribuzione Comunicazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 165, c. 2
26. Scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi. Autorizzazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 104, c. 5
        D.M. 28 luglio 1994

1.8. Dighe

ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
27. Operazioni di invaso, sghiaiamento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe Autorizzazione /Silenzio assenso Qualora l'invaso artificiale o la diga siano ricompresi in un sito natura 2000 o in sua prossimità, è necessario sottoporre il progetto a valutazione di incidenza (V.Inc.A) ai sensi dell'art 5 del dpr 357/97 e s.m.i. In tale caso è necessario procedere ad autorizzazione espressa in ragione delle previsioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. D.Lgs. n. 152/2006, art. 114, commi 2 e 3

1.9. Altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici

  ATTIVITA' REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
28. Utilizzo da parte dei consorzi di bonifica e irrigui delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo Autorizzazione /Silenzio assenso   D.Lgs. n. 152/2006, art. 166, c. 1
29. Immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; Autorizzazione   D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1, lett. a) e 2
D.M. n. 173/2016
30. Immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale Autorizzazione Sono esclusi i nuovi manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 1 e 3
31. Movimentazione dei fondali marini connessa all'attività di posa in mare di cavi e condotte Autorizzazione Nel caso di cavi e condotte sottoposti a Via, l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali è acquisita nell'ambito del procedimento di VIA D.Lgs. n. 152/2006, art. 109, commi 5 e 5-bis
32. Ripristino, senza aumenti di cubatura, delle opere immerse in mare Comunicazione   D.Lgs. n. 152/2006, art. 109
33. Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento reflui Autorizzazione   D.Lgs. n. 152/2006, art. 110
34. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari Comunicazione D.Lgs. n. 152/2006, art. 112, c. 1
D.l. n. 5046/2016

 

(3)  La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con le forme speciali di vendita indicate nella presente sottosezione, è soggetta regimi indicati alla sottosezione 1.10.

(4)  La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai indicati alla sottosezione 1.10.

(5)  Le attività di cui alla presente sottosezione e a quelle successive, riconducibili alla nozione di “industria insalubre” di cui all'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R..D. n. 1265/1934) e relativi provvedimenti attuativi, sono assoggettate anche alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.

(6)  Nella presente e nelle successive sottosezioni della sezione I sono indicati autonomamente gli specifici regimi giuridici necessariamente correlati alle diverse attività.

(7) La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

(8)  La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adattato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

(9)  La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

(10)  La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle Regioni (o dalle Province).

(11)  Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

(12) Vd. Nota n. 9.

(13) Vd. Nota n. 9.

(14) Vd. Nota n. 9.

(15)  Le Regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44. In alternativa al permesso di costruire è ammessa la SCIA in caso di interventi di cui all'articolo 23 comma 01, lettere b) e c).

(16) Vedi nota n. 13.

(17) Vedi nota n. 13.

(18) Vedi nota n. 13.

(19) Vedi nota n. 13.

(20) Vedi nota n. 13.

(21) Vedi nota n. 13.

(22) Vedi nota n. 13.

(23) Vedi nota n. 13.

(24) Vedi nota n. 9.

(25) Vedi nota n. 13.

(26) Vedi nota n. 13.

(27) Vedi nota n. 13.

(28) Vd. nota n. 13.

(29) Vd. nota n. 13.

(30) Salvo che non rispettino le condizioni di cui al paragrafo 12.7 del DM sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 nel qual caso, se con potenza fino a 200 kW, fanno una mera comunicazione.

(31)  Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione di tale procedura agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica

(32) Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

(33) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «D.P.R. n. 380/2011».

 


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